EnricoMaria Ferrari's
No news, good news
28 April 2024 Ultimo aggiornamento:25 October 2005
Notizie d'agenzia, e di giornali locali, belle fresche, vere. Difficile che le vediate stampate o diffuse. Troppo stupide, inutili, senza interesse. Anche tragiche, ma sempre divertenti. Le metto qui in questo blog, anzichč scriverci, come si fa negli altri logorroici ed autoreferenziali blog, frustrazioni e gioie personali, contenti che almeno uno, te stesso, ti pubblichi. Chi legge un blog č colui che ancora non ne ha realizzato uno.
Per ora.
martedě, ottobre 25, 2005


UE: CORTE LUSSEMBURGO SALVA LA FETA DOP DELLA GRECIA
GIUDICI CONFERMANO DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA
(ANSA) - BRUXELLES, 25 OTT - La Corte europea del Lussemburgo conferma la 'feta' Dop della Grecia. I giudici Ue, in una sentenza emessa oggi, hanno ritenuto valida la decisione della Commissione europea del 2002, quando Bruxelles ha registrato la denominazione di origine protetta per il formaggio greco. La Corte europea si e' pronunciata in seguito alla richiesta di annullamento della registrazione della Dop chiesta da Germania e Danimarca, sostenute da Francia e Gran Bretagna. Secondo i giudici del Lussemburgo, la denominazione 'feta' non e' divenuta generica, ''sebbene formaggi bianchi in salamoia siano stati prodotti per lungo tempo non solo in Grecia ma in diversi paesi dei Balcani e del sud-est del bacino del mediterraneo, questi formaggi sono noti con denominazioni diverse''. Anche se la produzione di 'feta' in Stati membri diversi dalla Grecia e' ''relativamente elevata e la sua durata e' sostanziale'', osserva la Corte, la produzione e' rimasta concentrata in Grecia e l'85% del suo consumo comunitario pro-capite annuo avviene in questo paese. Anche negli altri Stati membri, sottolineano ancora i giudici, la 'feta' e' commercializzata con etichette che alludono alle tradizioni elleniche e quindi i consumatori associano il prodotto alla Grecia.
Per essere protetta come Dop, spiega la Corte del Lussemburgo, una denominazione come 'feta', che non e' il nome di una regione, di un luogo o di un paese, deve designare un prodotto agricolo o alimentare originario di una zona geografica delimitata, comprensivo di fattori naturali e umani particolari e idoneo a conferire al prodotto le sue caratteristiche specifiche. Occorre, inoltre, che la denominazione non sia divenuta generica.(ANSA).

- Enrico, 11:35 AM-

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